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Il mancato pagamento del contributo all’Anac comporta l’esclusione dalla gara


L’attestazione di pagamento del contributo all’Anac costituisce, ex se, requisito di partecipazione e la sua mancanza è causa di esclusione anche se non previsto nel bando di gara.

Questo il principio ribadito dal Tar Lazio, Roma, con la sentenza n. 213 dell’8 gennaio 2015.

Il pagamento del contributo all’Autorità è “condizione di ammissibilità dell’offerta” ai sensi dell’articolo 1, comma 67, della legge 266/2005.

L’omesso versamento costituisce pertanto causa di esclusione ex lege.

Ciò che rileva ai fini dell’obbligo in questione è l’effettivo versamento entro il termine di partecipazione alla gara

Di contro, come chiarito dall’Anac nella determinazione 1/2015, un inadempimento meramente formale, consistente nell’aver effettuato il versamento seguendo le modalità diverse da quelle impartite dall’Autorità stessa oppure nell’aver omesso di allegare alla domanda di partecipazione la ricevuta di pagamento, non può essere sanzionato dalla stazione appaltante con l’esclusione.

Pertanto, nel caso in cui il concorrente abbia effettuato il pagamento prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta, la stazione appaltante è tenuta ad attivare il procedimento di soccorso istruttorio introdotto dal d.l. 90/2014 dietro pagamento della relativa sanzione.

 

 


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