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Attività formativa: quando si deve richiedere il CIG


La partecipazione di un dipendente ad un seminario o ad un convegno non integra la fattispecie di un appalto di servizi e, pertanto, non è necessaria l’acquisizione del CIG.

Viceversa, l’acquisto da parte dell’ente pubblico di corsi di formazione per il proprio personale configura un appalto di servizi (all. II B, cat. 24 d.lgs. 163/2006) e, pertanto, comporta l’assolvimento degli oneri relativi alla tracciabilità.

Tale orientamento è stato espresso dall’Avcp sia nella Determinazione n. 10 del 22 Dicembre 2010 concernente “Ulteriori indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari”, sia nella successiva determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 concernente “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136”.

 


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