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Sicilia, deliberazione n. 47 – Stabilizzazione precari


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di procedere alla stabilizzazione del personale precario.

In particolare, l’ente ha chiesto se:

• per l’assunzione a tempo indeterminato del personale precario, sia possibile utilizzare esclusivamente le risorse provenienti dal turn-over secondo come stabilito dall’articolo 3 del d.l. 90/2014 ovvero sia possibile procedere alla stabilizzazione tenendo conto della spesa storicizzata e non delle percentuali previste;

• se la stabilizzazione può essere effettuata per tutte le unità con il declassamento in B, oppure deve essere rispettata la categoria di appartenenza;

• se il rapporto che viene a costituirsi, una volta intervenuta la stabilizzazione, sia il medesimo di quello costituito a titolo precario oppure tra i due rapporti vi sia, invece, una soluzione di continuità.

I magistrati contabili della Sicilia, con la deliberazione 47/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 28 gennaio, hanno ribadito che l’ente può procedere all’assunzione di personale precario nei limiti stabiliti nel comma 5, 5 bis e 5-quater dell’articolo 3 del d.l. 90/2014 e con il necessario rispetto della garanzia dell’adeguato accesso dall’esterno previsto dall’articolo 4, comma 6, del d.l. 101/2013.

L’attività di programmazione deve essere compiuta sulla base dell’analisi delle necessità oggettive dell’ente e “non costituisce di certo uno strumento che possa giustificare di per sé un ampliamento della dotazione organica, sorretto dall’unica necessità di soddisfare l’esigenza di procedere a nuove assunzioni o alla stabilizzazione dei lavoratori precari” (Sezione di Controllo per la Regione siciliana n. 192/2014).

Infine, i magistrati contabili hanno chiarito che la stabilizzazione si configura come nuova assunzione.

Come affermato dal Consiglio di Stato nell’ordinanza n. 2927/2011, “la c.d. stabilizzazione non contempla una conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, ma si limita a considerare il pregresso contratto a termine come titolo legittimante l’assunzione a tempo indeterminato in deroga alla regola del concorso pubblico per l’accesso ai ruoli della pubblica amministrazione, ciò anche in ragione sia della vigenza nel pubblico impiego del divieto di conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato (…..)”.

Pertanto, con la stabilizzazione viene costituito un nuovo e distinto rapporto rispetto al quale il precedente assume il carattere di requisito soggettivo di partecipazione alla procedura.

 

 


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