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Sicilia, deliberazione n. 30 – Spesa personale d.l. 90/2014: questione di massima


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione del comma 557-quater dell’articolo 1 della legge 296/2006, introdotto dal d.l. 90/2014, che individua il valore medio della spesa per il personale del triennio 2011 – 2013 quale parametro fisso per il contenimento delle spese nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, in luogo del precedente parametro di raffronto annuale.

In particolare l’ente ha chiesto se sia possibile approvare una programmazione del fabbisogno di personale che, pur osservando per ciascuno degli anni oggetto di pianificazione il nuovo parametro “fisso”, costituito dal valore medio del triennio 2011/2013, consenta una fluttuazione in aumento nel secondo o nel terzo anno della spesa di personale rispetto a quella preventivata per il primo anno del programma, fermo restando ovviamente il rispetto delle percentuali di turn over previste dalla legge.

I magistrati contabili della Sicilia, con la deliberazione 30/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 27 gennaio, hanno evidenziato che, malgrado gli autorevoli orientamenti della Sezione delle Autonomie non vi sono elementi sufficienti per un’interpretazione univoca dei recenti interventi del legislatore: da un lato, vi sono le norme finalizzate al contenimento e alla riduzione della spesa per il personale, ma, dall’altro lato, la normativa sarebbe più permissiva nei confronti degli enti “virtuosi” sul versante delle assunzioni.

In particolare, se si ritiene che non siano possibili incrementi nel secondo o nel terzo anno, la riduzione della spesa in questione nel primo anno finisce per determinare un tetto per gli anni successivi, di modo che la spesa di ciascun esercizio diviene un limite insuperabile anche per gli anni seguenti.

Si configura peraltro un problema di coordinamento con le norme più recenti che invece favoriscono le assunzioni (commi 5 e 5 quater dell’art. 3 del decreto legge n. 90 del 2014).

Per contro, se si ritiene che la norma miri ad assicurare semplicemente il rispetto del parametro fisso 2011-2013, sarà possibile effettuare variazioni rispetto al primo anno, fermo restando il rispetto del valore medio riportato nel triennio 2011-2013. Ciò consentirebbe alle amministrazioni una programmazione più flessibile ma, soprattutto in presenza di una variazione in aumento nel terzo anno, potrebbe vanificare gli obiettivi di progressivo contenimento della spesa per il personale.

La questione è stata rimessa alla Sezione Autonomie.

 


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