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Umbria, deliberazione n. 176 – Spesa personale enti di piccole dimensioni


Un sindaco ha chiesto se un ente di piccole dimensioni, assoggettato al patto di stabilità, possa procedere all’assunzione di una unità di personale a tempo determinato anche se ciò comporti il superamento della spesa di personale dell’anno precedente ai sensi dell’articolo 1, comma 557, della Legge finanziaria 2007, in considerazione del fatto che l’applicazione diretta di detta normativa potrebbe impedire l’assolvimento delle funzioni fondamentali dell’ente.

I magistrati contabili dell’Umbria, con la deliberazione 176/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 20 gennaio 2015, premesso un breve excursus del quadro normativo riguardante la spesa per il personale delle pubbliche amministrazioni, e degli enti locali in particolare, hanno ribadito che i limiti alla spesa per i contratti del personale temporaneo o con rapporto di lavoro flessibile, introdotti dall’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010 costituiscono principi a cui gli Enti locali sono tenuti a conformarsi.

Solo nel caso in cui l’applicazione diretta della disciplina impedisca l’assolvimento delle funzioni fondamentali degli Enti e non esistano altri possibili rimedi organizzativi per fronteggiare la situazione, è possibile configurare un adeguamento del vincolo attraverso lo specifico strumento regolamentare.

A tale riguardo, i magistrati contabili hanno segnalato come possibile ambito di adeguamento, la considerazione cumulativa dei limiti imposti dalla norma ai due diversi insiemi di categorie di lavoro flessibile individuati.

Resta comunque ferma l’esigenza di assicurare la riduzione della spesa di personale.

L’unica deroga consentita agli enti locali ai limiti di spesa è quella prevista dall’articolo 9, comma 28 del d.l. 78/2010, e riguarda esclusivamente le assunzioni strettamente necessarie a garantire l’esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale, nella invarianza della spesa complessiva che non può essere comunque superiore a quella sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009.

Infine, i magistrati contabili hanno evidenziato che la quota del trattamento economico non versata al dipendente sospeso dal servizio nel corso di un procedimento penale non può essere utilizzata per altri fini, come ad esempio per assumere altro personale a tempo determinato.

Ciò in quanto in caso di riammissione in servizio, l’ente datore di lavoro ha l’obbligo di provvedere alla completa reintegrazione del trattamento economico (oltre che giuridico) del dipendente stesso, “come se il dipendente fosse rimasto in servizio”, ad esclusione delle indennità e compensi comunque collegati alla presenza in servizio, degli incarichi e delle prestazioni di carattere straordinario, a decorrere dalla data della sospensione cautelare e fino alla riammissione in servizio.

A tal fine l’ente è tenuto a iscrivere in bilancio, anche per il periodo di sospensione cautelare, l’intero trattamento economico tabellare spettante al dipendente sospeso.

In senso contrario la sezione Marche, deliberazione n. 28/2012, secondo cui la natura assistenziale dell’assegno alimentare in parola comporta l’esclusione dell’importo dell’assegno dal novero delle spese di personale.

 

 


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