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Piemonte, deliberazione n. 3 – Stipula nuovo contratto di locazione


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di stipulare un nuovo contratto di locazione relativo ad un fabbricato destinato al ricovero di attrezzature e veicoli, con un canone mensile di poco superiore al contratto precedente.

I magistrati contabili del Friuli, con la deliberazione 3/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 26 gennaio, hanno ricordato che dal 2014 non è più vigente la norma imperativa (contenuta nel comma 1 quater dell’articolo 12 del d.l. 98/2011,) che vietava, nell’anno 2013, oltre l’acquisto di beni immobili anche la stipula di contratti di locazione passiva.

In ogni caso, alle locazioni passive si applica l’articolo 3, comma 6, del d.l. 95/2012 secondo cui “per i contratti di locazione passiva, aventi ad oggetto immobili ad uso istituzionale di proprietà di terzi, di nuova stipulazione a cura delle Amministrazioni di cui al comma 4, si applica la riduzione del 15 per cento sul canone congruito dall’Agenzia del Demanio, ferma restando la permanenza dei fabbisogni espressi ai sensi dell’articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nell’ambito dei piani di razionalizzazione ove già definiti, nonché in quelli di riorganizzazione ed accorpamento delle strutture previste dalle norme vigenti”.

 


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