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Nuova disciplina del soccorso istruttorio: le indicazione dell’Anac


L’Anac ha emanato la determinazione n. 1 dell’8 gennaio 2015, concernente “Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell’art. 38, comma 2-bis e dell’art. 46, comma 1-ter del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163”.

Con il provvedimento in commento l’Autorità ha fornito chiarimenti in merito alla nuova disciplina del soccorso istruttorio introdotta dal d.l. 90/2014, con particolare riferimento all’individuazione delle fattispecie ascrivibili alla “mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive” ed alle “irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili”.

Le difficoltà esegetiche connesse alla qualificazione come essenziali o meno delle irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive, nonché all’individuazione delle dichiarazioni non indispensabili, si riflettono, infatti, sia sulla correttezza dei provvedimenti che la stazione appaltante deve assumere in gara, in ordine alla possibilità per il concorrente di regolarizzare le stesse nonché di evitare o meno l’applicazione della sanzione pecuniaria prescritta dall’art. 38, comma 2-bis, sia sulla corretta individuazione di tutte quelle cause tassative di esclusione strettamente connesse al contenuto dell’offerta ovvero alla segretezza della stessa, in presenza delle quali, in ossequio al principio di parità di trattamento e di perentorietà del termine di presentazione dell’offerta, non è possibile ammettere alcuna integrazione e/o regolarizzazione.

Come evidenziato dall’Autorità, la nuova disciplina del soccorso istruttorio in nessun caso può essere utilizzata per il recupero di requisiti non posseduti al momento fissato dalla lex specialis di gara, quale termine perentorio per la presentazione dell’offerta o della domanda.

Per un ulteriore approfondimento si rinvia alla rivista Self UNIVERSOPA.

 


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