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Sicilia, deliberazione n. 259 – Turn over e stabilizzazioni


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di avvalersi del cumulo delle risorse assunzionali degli ultimi tre anni (2011, 2012 e 2013) prevista dal comma 5  dell’articolo 3 del d.l. 90/2014, al fine specifico di procedere alle assunzioni mediante stabilizzazione del personale precario in servizio a tempo determinato.

I magistrati contabili della Sicilia, con la deliberazione 259/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 16 gennaio 2015, hanno ribadito che il triennio considerato dalla norma non può che essere quello successivo al 2014 (Sezione Autonomie, del. 27/2014).

Relativamente alle assunzioni mediante stabilizzazione, i magistrati contabili hanno evidenziato che l’articolo 4 del d.l. 101/2013 fa riferimento ai “vincoli finanziari di cui al comma 6”, che a sua volta stabilisce il limite del 50% delle “risorse assunzionali relative agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, anche complessivamente considerate”.

Ne consegue che la copertura dei posti mediante stabilizzazione del personale precario in servizio a tempo determinato non può che soggiacere al limite finanziario del 50% della capacità assunzionale dell’ente, ovverosia delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni, così come determinate, a loro volta, in base alla normativa introdotta con il d.l. 90/2014.

 


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