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Gare: le cause di esclusione “atipiche” sono nulle


I requisiti soggettivi di partecipazione alle gare pubbliche vanno interpretati nel rispetto dei principi di tipicità e tassatività delle ipotesi di esclusione.

Deve, pertanto, considerarsi nulla la clausola della lex specialis che preveda un’ipotesi di esclusione “atipica” ed ulteriore rispetto a quelle di cui all’articolo 46, comma 1 bis, del d.lgs. 163/2006, quale l’insussistenza di debiti nei confronti della stazione appaltante a qualsiasi titolo, quale requisito di ammissione alla gara.

Questo il principio espresso dal Tar Puglia, Lecce, sez. III, con la sentenza n. 37 del 7 gennaio 2015 con la quale è stato accolto il ricorso presentato da un raggruppamento temporaneo che era stato escluso da una gara pubblica indetta per l’affidamento in concessione, ex articolo 30 del codice dei contratti, della gestione di un’area attrezzata per la sosta e il parcheggio del turismo itinerante, stante l’avvenuta presentazione di una dichiarazione non veritiera sulle condizioni rilevanti per l’ammissione alla gara, relativa all’insussistenza di debiti nei confronti della stazione appaltante da parte della mandante.

Il principio di tassatività delle cause di esclusione, disposto dall’articolo 46 comma 1-bis del d.lgs. 163/2006 e applicabile anche alle concessioni di servizi, quale principio fondamentale, impedisce alla stazione appaltante di prevedere prescrizioni a pena di esclusione ulteriori rispetto a quelle previste dal codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti.

Di conseguenza, deve ritenersi nulla la clausola della lex specialis che prevede l’esclusione dalla gara di tutti quei concorrenti che siano debitori dell’ente, in quanto contraria al principio di tassatività delle cause di esclusione.

 


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