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Assunzioni: utilizzo della graduatoria o stabilizzazione del personale precario?


La preferenza nella stabilizzazione del personale precario dipendente piuttosto che l’utilizzazione di una graduatoria concorsuale ancora valida è legittima a condizione che siano puntualmente ed adeguatamente esternate le ragioni della scelta discrezionale compiuta dall’amministrazione, anche con specifico riferimento all’interesse pubblico alla continuità del funzionamento degli uffici dell’ente.

Questo il principio espresso dal Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza n 6004 del 5 dicembre 2014.

Lo scorrimento delle graduatorie concorsuali preesistenti ed efficaci rappresenta la regola generale per la copertura dei posti vacanti in organico, anche in ragione della evidente finalità di contenimento della spesa pubblica (a fronte dei necessari costi connessi all’espletamento di una nuova procedura concorsuale).

Tale prevalenza, tuttavia, non è assoluta e incondizionata, e può recedere in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalente, che devono in ogni caso essere puntualmente indicate.

Nel caso di specie l’ente aveva disposto di procedere alla stabilizzazione, ai sensi dell’articolo 3, commi 90 e 94, della legge 244/2007, di alcuni precari sia per l’esistenza di un contenzioso promosso da alcuni, sia per l’esplicita richiesta di altri di essere effettivamente stabilizzati in attuazione della normativa vigente, sia per la sussistenza in capo a quel personale dei requisiti previsti dalla legge 244/2007 (finanziaria 2008), articolo 3, commi 90 e 94, sia ancora perché quello stesso personale, in relazione al tempo di utilizzazione presso l’ente, aveva acquisito una significativa professionalità ed il relativo apporto lavorativo era da considerarsi indispensabile per l’ente.

I giudici amministrativi hanno ritenuto adeguatamente soddisfatto l’obbligo motivazionale gravante sull’amministrazione e, di conseguenza, hanno ritenuto legittima la preferenza accordata alla sistemazione del personale precario, rispetto allo scorrimento della graduatoria, anche con specifico riferimento all’interesse pubblico alla continuità del funzionamento degli uffici.

 

 


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