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Revoca amministratore di una in house: non è atto amministrativo


L’atto del presidente di una provincia che dispone la revoca dell’amministratore di una società interamente partecipata dall’ente non è un atto amministrativo in quanto la fattispecie difetta del tutto del potere pubblicistico.

Pertanto, in caso di controversia è competente unicamente il giudice ordinario, al quale è rimessa la verifica della vicenda e anche quella dell’eventuale profilo risarcitorio.

Tale atto è addirittura inesistente come atto amministrativo.

Questo il principio sancito dal tar Calabria, sezione di Reggio Calabria, nella sentenza n. 4 del 15 gennaio 2015, con la quale ha dichiarato il difetto di giurisdizione e la competenza del giudice ordinario.

Al tar si era rivolto l’ex amministratore di una società, interamente partecipata da una provincia, che aveva impugnato il decreto con il quale il presidente dell’ente locale lo aveva revocato dalla carica.

L’interessato aveva anche proposto domanda risarcitoria per ottenere la condanna dell’amministrazione provinciale al ristoro di tutti i pregiudizi patrimoniali (individuati nell’ammontare dei compensi non percepiti a causa della revoca anticipata, ritenuta illegittima) e non patrimoniali.

Il tar ha chiarito che tra le società a capitale interamente pubblico devono differenziarsi quelle che svolgono attività di impresa da quelle che esercitano attività amministrativa.

Le prime sono assoggettate, in linea di principio, allo statuto privatistico dell’imprenditore, le seconde soggiacciono allo statuto pubblicistico della pubblica amministrazione.

Per stabilire quando ricorre la prima o la seconda fattispecie occorre aver riguardo:

  • alle modalità di costituzione;
  • alla fase dell’organizzazione;
  • alla natura dell’attività svolta ed al fine perseguito. Il che significa applicare il principio sancito dalla sentenza 326/2008 della Corte Costituzionale, la quale ha distinto tra attività amministrativa in forma privatistica e attività di impresa di enti pubblici.

I giudici amministrativi, relativamente al caso di specie, hanno precisato che:

  • la società è stata costituita per iniziativa della provincia, che è socio totalitario al 100%;
  • l’organo amministrativo, a regime, è composto da un Consiglio di Amministrazione di tre membri, dei quali uno nominato dal socio unico, gli altri due nominati dal Consiglio Provinciale, “uno per la maggioranza e uno per la minoranza a maggioranza semplice e con votazione separata;
  • la società ha ad oggetto una serie di molteplici attività anche di natura economica;
  • il finanziamento dell’ente, oltre che dal capitale sociale ovvero dai finanziamenti del socio unico, viene ritratto dai proventi e dagli introiti derivanti dall’esercizio delle attività conferite secondo una logica corrispettiva;
  • nello statuto non è disciplinata espressamente la revoca dell’organo amministrativo.

Alla luce delle considerazioni sopra evidenziate, dall’analisi delle scritture contabili e del bilancio la società ha natura privatistica, nonostante abbia un’indubbia caratterizzazione pubblicistica.

La società è qualificabile, secondo i giudici amministrativi, come un organismo esercente attività di impresa, seppur di rilievo pubblicistico.

Pertanto, la società per quanto riguarda gli istituti della nomina e della revoca degli amministratori è assoggettata al diritto societario, alle prescrizioni statutarie e alle disposizioni organizzative derivanti dall’applicazione delle regole di diritto privato.

Secondo il tar, quindi, il presidente della provincia difettava del tutto di un potere pubblicistico di revoca e il ricorrente è titolare di un diritto soggettivo dinanzi all’esercizio di una revoca (privatistica) di competenza del giudice ordinario, al quale spetta anche la verifica in merito al conseguente ed eventuale risarcimento.

Manca infatti del tutto una norma che riconosca un tale potere ad una p.a., quindi, più che di nullità dell’atto, dovrebbe parlarsi di inesistenza dello stesso come atto autoritativo.

 


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