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Liguria, deliberazione n. 76 – Supplenza vice sindaco: indennità


Un sindaco ha chiesto se le somme da corrispondere per indennità di supplenza al vicesindaco debbano essere reperite nel bilancio comunale ovvero debbano essere decurtate dall’indennità di funzione spettante al sindaco.

I magistrati contabili della Liguria, con la deliberazione 76/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’8 gennaio 2015, hanno chiarito che:

• l’attività di ordinaria supplenza del sindaco, assente per motivi temporanei (per es. assenza alle riunioni di giunta per contemporaneo impegno istituzionale, assenza per malattia, etc.), non comporta l’attribuzione al vicesindaco dell’indennità spettante al sindaco, trattandosi di ordinario esercizio di funzioni pertinenti alla sua carica, per le quali l’articolo 4 del DM 119/2000 ha stabilito una misura dell’indennità di funzione già più elevata di quella attribuita agli assessori;

• al contrario, nelle ipotesi di sostituzione previste dal comma 1 dell’articolo 53 del Tuel (impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco), al vicesindaco, che assume la reggenza dell’ente fino alle nuove elezioni, spetta, per il periodo di concreto esercizio dei pieni poteri sostitutivi, un’indennità di importo pari a quella goduta dal sindaco. Lo stesso trattamento spetta al vicesindaco nel periodo di reggenza della carica a seguito della sospensione del sindaco disposta per le cause previste dagli artt. 10 e 11 del d.lgs. 235/2012 (che hanno rivisto la disciplina in materia di incandidabilità, anche presso enti locali, abrogando gli art. 58 e 59 del Tuel), fino alla cessazione di tali misure o, nel caso di pronuncia di decadenza, fino all’elezione del nuovo sindaco.

In tal caso, per l’ente non si pone alcun problema di maggior onere per il bilancio comunale.

Infatti, nelle ipotesi di mera sostituzione temporanea del sindaco, nessuna maggiorazione (rectius, riqualificazione) di indennità spetterà al vice sindaco.

Diversamente, nel caso di sostituzione con pieno esercizio delle funzioni vicarie, al maggior onere discendente dall’attribuzione al vice sindaco dell’indennità spettante al sindaco, ex DM n. 119/2000, fa riscontro il risparmio derivante dalla mancata erogazione della medesima indennità al sindaco eletto.

Come ribadito dai magistrati contabili, l’articolo 82, comma 1, del Tuel prevede che l’indennità degli amministratori lavoratori dipendenti non richiedenti l’aspettativa sia dimezzata.

Tale norma non prevede eccezioni (pertanto il dimezzamento deve essere operato anche nel caso in cui il lavoratore dipendente non usufruisca di permessi retribuiti, ma assicuri la presenza in comune e la partecipazione agli organi deliberativi usufruendo delle ferie).

 


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