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Liguria, deliberazione n. 75 – Limite all’incentivo alla progettazione: questione di massima


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta applicazione della nuova disciplina sugli incentivi alla progettazione interna introdotta dal d.l. 90/2014, in particolare se la disposizione che impone di non superare l’importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo sia applicabile solo per il pagamento degli incentivi riferiti alle attività tecnico professionali espletate dopo il 19 agosto 2014, oppure si tratti di norma immediatamente operante su tutte le liquidazioni effettuate dopo tale data, anche se riferite a lavori e opere portate a compimento prima.

I magistrati contabili della Liguria, con la deliberazione 75/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’8 gennaio 2015, hanno rimesso la questione alla Sezione delle Autonomie.

La Sezione ritiene che l’obbligo di non superare l’importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo non sia applicabile per le attività espletate dai dipendenti prima del 19 agosto 2014 (data di entrata in vigore della legge di conversione n. 114/2014).

Non rileva, dunque, ai fini dell’applicazione del nuovo tetto complessivo annuo previsto dalla legge per i c.d. “incentivi alla progettazione”, il mero momento materiale del pagamento (e/o da quello prodromico della liquidazione).

Pertanto, sulle liquidazioni, e conseguenti pagamenti, effettuati dopo il 19 agosto 2014, ma riferiti ad attività portate a compimento prima, vale il principio della non retroattività della legge.

Ciò in quanto “il diritto all’incentivo costituisce un vero e proprio diritto soggettivo di natura retributiva (Cass.Sez.Lav. sent. n. 13384 del 19.7.2004) che inerisce al rapporto di lavoro in corso nel cui ambito va individuato l’obbligo per l’Amministrazione di adempiere, a prescindere dalle condizioni e dai presupposti per rendere concreta l’erogazione del compenso” (Sezione Autonomie, del. n. 7/2009).

Diverso l’orientamento assunto dalla Sezione Lombardia nella deliberazione n. 300/2014 secondo cui, al contrario, il limite inderogabile fissato dalla norma con riferimento al trattamento economico è immediatamente applicabile.

In ragione della necessità di un indirizzo interpretativo univoco in materia, i magistrati contabili hanno rimesso la questione di massima alla Sezione Autonomie.

 


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