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Emilia, deliberazione n. 231 – Fondo incentivante comune dopo fusione


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta modalità di costituzione del fondo risorse decentrate da parte di un comune costituito a seguito di fusione con altri enti.

L’ente ha premesso che a seguito della fusione è venuto meno il vincolo associativo tra il comune e un’unione di comuni, con conseguente reinternalizzazione della funzione e del relativo personale della polizia municipale.

In particolare, l’ente ha chiesto se a seguito dell’incremento della consistenza della dotazione organica, sia in termini di posti, che di dipendenti, sia possibile rideterminare in aumento il limite di spesa definito dall’articolo 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010.

I magistrati contabili dell’Emilia, con la deliberazione 231/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 7 gennaio 2015, hanno chiarito che la reinternalizzazione del servizio, così come la ridefinizione dell’organico, non potrà che essere effettuato, sotto il profilo contabile, a “saldo zero”, nel senso che:

a)      la ricomposizione del fondo del nuovo ente non potrà che essere pari a quella conteggiata applicando il criterio del “ribaltamento delle quote” dell’Unione sui singoli enti in riferimento a quella che era la spesa di personale sostenuta nel Comune per i servizi trasferiti all’Unione, sia pure operando una sommatoria definita dal Comune “ragionata e ponderata”;

b)      la reinternalizzazione del servizio potrà determinare la creazione di un apposito organico proprio del nuovo ente, a condizione però di una contestuale riduzione di quello di pertinenza dell’Unione.

Come evidenziato dai magistrati contabili, tale situazione non legittima un superamento  del limite posto all’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, prescritto dall’articolo 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010.

Infatti, una corretta modalità di ricostruzione del predetto limite di spesa riferito al 2010 – che per legge non ammette di essere travalicato – deve essere effettuata simulando l’esistenza, a quella data, di una dotazione organica di agenti di polizia municipale propria comune generato da fusione (nei fatti all’epoca non esistente) e, parallelamente, un organico più ridotto dell’Unione (nei fatti, all’epoca pari alla sommatoria dei due organici di polizia municipale ora oggetto di scorporo).


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