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Lombardia, deliberazione n. 376 – Riassorbimento dipendente del disciolto consorzio


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla legittimità dell’integrazione del fondo per la contrattazione integrativa in virtù dello scioglimento di un consorzio e del conseguente rientro nella dotazione organica di un dipendente.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 376/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 29 dicembre, hanno evidenziato che, se al momento del trasferimento del personale al consorzio, l’ente ha ridotto la dotazione organica e calcolato i tetti relativi alla spesa di personale diminuendo gli importi in misura corrispondente, “non si pone alcuna questione al momento del reintegro, poiché i nuovi valori (numero dei dipendenti e ammontare della spesa) sono in linea con quelli precedenti alla costituzione dell’organismo partecipato”.

In questo caso, è ammissibile un incremento dell’ammontare delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale rispetto all’importo destinato a tal fine nell’anno 2010, in quanto il parametro dell’anno base di riferimento (2010) deve essere maggiorato della quota parte del trattamento accessorio del personale, prima in servizio presso il soppresso consorzio, transitato al comune.

Operando in questo modo, si assicura sia l’invarianza finanziaria complessiva (il comune, che aveva ridotto la spesa di personale trasferendola al consorzio, incrementando l’onere per servizi prestati da soggetti terzi, la riespande ai livelli precedenti), che il rispetto dell’articolo 9, comma 2 bis, del d.l. 78/2010.

 


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