Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Basilicata, deliberazione n. 110 – Costituzione fondo 2015


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di riportare nel fondo dell’esercizio successivo (anno 2015), le risorse stabili relative alla produttività non erogata per gli anni 2012, 2013 e 2014.

I magistrati contabili della Basilicata, con la deliberazione 110/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’11 dicembre, hanno chiarito che le risorse di parte stabile non distribuite, una volta concluse tutte le attività di verifica delle prestazioni, confluiscono nella parte variabile del fondo dell’anno successivo ai sensi dell’articolo 17, comma 5 del ccnl. 1 aprile 1999.

Tali risorse potranno essere erogate nell’anno successivo alla stregua delle altre risorse variabili inserite nel fondo.

Nel caso in cui anche nel successivo anno queste non vengano distribuite, costituiranno economie di bilancio e non potranno essere riportate come economie del fondo nell’anno successivo.

Pertanto, nel caso in cui nel 2014 vi siano delle economie di parte stabile queste potranno essere inserite nel fondo parte variabile 2015, ma nel caso in cui anche nel 2015 non sia erogate, saranno economie di bilancio dell’ente, non potendo in alcun modo essere inserite nel fondo 2016.

I magistrati contabili della Basilicata hanno anche ricordato che per il fondo 2015 non c’è più il limite del fondo 2010, ma ai sensi dell’ultimo periodo dell’articolo 9 comma 2-bis del d.l. 78/2010, l’ente dovrà decurtare le somme di un importo pari alle riduzioni operate per effetto di quanto disposto nel primo periodo della stessa norma.

A tal proposito, appare utile richiamare il comma 2-bis dell’articolo 9 del d.l. 78/2010 (aggiunto dalla legge di stabilità 2014, legge 147/2013).

Tale disposizione stabilisce che “A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

A decorrere dal 1º gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”.

Tale ultimo inciso, inserito dalla legge 147/2013 (legge di stabilità 2014), non è di semplice interpretazione, in quanto il dato testuale non è affatto chiaro.

Sembrerebbe corretto ritenere che:

  • la prima parte della norma non esplichi più effetto dal 31 dicembre 2014, in quanto è la stessa norma che indica tale limite temporale, pertanto:
  • non c’è più il tetto del fondo 2010;
  • non si applica più la riduzione proporzionale in base ai dipendenti cessati dal servizio;
  • il fondo 2015 sarà quantificato secondo le regole contrattuali in vigore e nel rispetto dei vincoli finanziari (patto di stabilità e spese di personale) e dovrà essere decurtato di un importo pari alle riduzioni operate “per effetto del precedente periodo”.

Inciso che potrebbe essere interpretato in due modi:

1. l’importo da decurtare è pari alla somma delle decurtazioni effettuate negli anni 2011-2014, cioè di fatto, considerato il kit Aran, delle decurtazioni effettuate sul fondo 2014;

2. nel 2015 si applicano comunque le decurtazioni disciplinate nella prima parte della norma (tetto 2010 e riduzione proporzionale), decurtazioni che si consolidano.

Molti interpreti ritengono corretta l’interpretazione n. 1, secondo cui quindi il fondo 2015 è decurtato delle riduzioni effettuate sul fondo 2014, che si stabilizzano per il futuro, senza crescere più.

Secondo questa interpretazione quindi è possibile aumentare l’entità del fondo 2015 rispetto al 2010, secondo le regole disciplinate nei contratti collettivi, inserendo ad esempio somme ex articolo 15, comma 5, nel rispetto dei criteri disciplinati dall’Aran.

 


Richiedi informazioni