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Lombardia, deliberazione n. 375 – Spese escluse dal patto di stabilità


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta applicazione delle norme del patto di stabilità interno, con riferimento alle voci di entrata e di spesa escludibili dal saldo finanziario.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 375/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 29 dicembre, hanno ricordato che il comma 10 dell’articolo 31 della legge 183/2011 esclude, dal saldo finanziario in competenza mista, le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall’Unione (intendendo tali quelle che provengono dall’UE anche per il tramite dello Stato, della regione o della provincia), nonché le conseguenti spese, di parte corrente e in conto capitale, sostenute da province e comuni (l’esclusione non opera, invece, per le spese connesse ai cofinanziamenti nazionali, ossia per le spese connesse alla quota di cofinanziamento a carico dello Stato, della regione, della provincia o del comune).

La ratio di tale esclusione risiede nella necessità di non ritardare l’attuazione di interventi realizzati in compartecipazione, tenuto conto che si tratta di importi che vengono poi rimborsati dall’UE, previa rendicontazione.

Come chiarito dalla Circolare MEF-RGS n. 6/2014 l’esclusione delle spese finanziate da fondi UE opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché la spesa complessiva non sia superiore all’ammontare delle corrispondenti risorse assegnate e purché relativa ad entrate registrate (ovvero accertate per la parte corrente e incassate per la parte in conto capitale) successivamente al 31 dicembre 2008.

Oltre all’eccezione riferita ai finanziamenti ricevuti dall’Unione Europea, il legislatore ha previsto, con il d.l. 74/2012, ulteriori deroghe al patto di stabilità interno, relative alle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del maggio 2012.

Tale esclusione opera sia per le entrate che per le spese nei limiti delle risorse assegnate, sia di parte corrente che di parte capitale, nel triennio 2012-2014, e trova applicazione negli enti indicati dall’articolo 1, comma 1, del d.l. 74/2012 e dall’articolo 67 septies, comma 1, del d. l. 83/2012.

Per i medesimi comuni ora indicati è altresì disposta l’esclusione dal patto di stabilità interno, anche per il 2014, delle spese sostenute con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati ed imprese, finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici del maggio 2012, per un importo massimo di 10 milioni di euro.

L’ammontare delle spese che ciascun ente può escludere dal patto, precisa la Circolare MEF-RGS n. 6/2014, è determinato dalle regioni interessate (per la Lombardia nei limiti di 0,5 milioni di euro). A tal fine, entro il 30 giugno del 2014, le regioni hanno dovuto comunicare i suddetti importi al Ministero dell’Economia e delle Finanze ed ai comuni interessati.

 


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