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Lombardia, deliberazione n. 372 – Compenso assembleare cda partecipata


Un sindaco ha chiesto se il compenso assembleare erogato al dipendente pubblico nominato nel consiglio di amministrazione di una s.p.a. ad integrale partecipazione comunale sia tutto o in parte riassegnabile al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio e se detto compenso, in tutto o in parte, possa essere assegnato al dipendente nominato, incrementando conseguentemente il fondo, con superamento del limite imposto dalle vigenti disposizioni.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 372/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 29 dicembre, hanno ribadito che l’articolo 9, comma 2 bis, del d.l. 78/2010 pone un limite alla crescita del trattamento accessorio spettante ai dipendenti degli enti pubblici.

Tale disposizione, in via di principio, non ammette deroghe o esclusioni, ad eccezione delle risorse destinate a remunerare prestazioni professionali tipiche di dipendenti individuati o individuabili, che, in alternativa, dovrebbero essere acquisite attraverso il ricorso all’esterno, con possibili costi aggiuntivi per il bilancio dei singoli enti (caratteristica riconosciuta per le risorse finalizzate a incentivare le prestazioni poste in essere per la progettazione di opere pubbliche e per quelle tese a remunerare le prestazioni professionali dell’avvocatura interna).

Le previsioni del d.l. 78/2010, che fissano rigorosi limiti quanto ai presupposti quantitativi per l’erogazione, al contrario non pongono divieti quanto alla possibilità di riassegnazione al singolo dipendente.

Tale assegnazione, tuttavia, dovrò fondarsi su criteri generali già determinati dalla contrattazione collettiva.

Resta fermo, ovviamente, che tale assegnazione non riguarda il compenso in sé considerato, quanto la risorsa affluita nel fondo per il trattamento accessorio e successivamente erogata alla generalità dei dipendenti.

 


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