Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di costituire una fondazione di partecipazione per la valorizzazione e gestione di un complesso museale di proprietà comunale.
I magistrati contabili della Toscana, con la deliberazione 264/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 29 dicembre, pur dichiarando inammissibile il quesito posto, hanno ricordato che dal 1° gennaio 2014, l’articolo 9, comma 6, del d.l. 95/2012 che prevedeva il divieto di istituire “enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica”, è stato abrogato.
La creazione da parte degli enti locali di organismi strumentali per l’esercizio di “funzioni fondamentali” e “funzioni amministrative conferite ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione”, tra cui certamente rientra anche una fondazione di partecipazione operante nel settore cultura, non è, quindi, attualmente interessata da alcun divieto.