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Toscana, deliberazione n. 260 – Nota informativa crediti/debiti Ente e società partecipata


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 6, comma 4, del d.l. 95/2012 che prevede l’obbligo, a partire dell’esercizio 2012, di allegare al rendiconto una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra ente e società partecipate.

In particolare l’ente ha chiesto se la nota informativa debba essere asseverata, oltre che dall’organo di revisione dell’ente stesso, anche da quello della società.

I magistrati contabili della Toscana, con la deliberazione 260/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 29 dicembre, hanno ricordato che tale disposizione, vigente ai fini della rendicontazione finanziaria 2014, risulta abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 2015, ad opera dell’articolo 77, comma 1, lett. e), del d.lgs. 118/2011, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del d.lgs. 126/2014.

Secondo i magistrati contabili, l’obbligo di asseverare la nota informativa incombe esclusivamente sull’organo di revisione dell’ente locale e non anche, quindi, della società partecipata, sebbene quest’ultima abbia, comunque, la facoltà di avvalersi delle competenze normativamente intestate al proprio organo di revisione contabile, al fine di richiedere l’asseverazione del prospetto debiti/crediti, con onere, qualora sussistente, ovviamente a carico della stessa società partecipata.

 


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