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Milleproroghe 2015: le nuove scadenze per gli enti locali


E’stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2014 n. 302, il d.l. 192/2014 concernente “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”.

Di seguito le principali norme di interesse per gli enti locali.

Proroga contratti precari province al 31 dicembre 2015

Fermo restando il divieto di assunzione a tempo indeterminato, previsto dall’articolo 16, comma 9, del d.l. 95/2012, le province possono prorogare fino al 31 dicembre 2015 i contratti di lavoro a tempo determinato per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi e nel rispetto dei vincoli finanziari, del patto di stabilità interno e della vigente normativa di contenimento della spesa complessiva di personale.

Poteri sostitutivi in materia di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali

E’ previsto anche nel 2015 l’intervento sostitutivo dei Prefetti territorialmente competenti nei casi di mancata approvazione del bilancio di previsione da parte degli Enti locali nei termini previsti dalla legge (ovvero 31 marzo 2015).

Approvazione bilancio 2014 per le province

Le province che al 31 dicembre 2014 non hanno approvato il bilancio di previsione per l’anno 2014 sono tenute a provvedere entro il 28 febbraio 2015.

Limite alla rideterminazione dei compensi ai componenti degli organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali degli enti pubblici

Fino al 31 dicembre 2015, le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposte dalle pubbliche amministrazioni, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010.

Limiti all’acquisto di beni mobili e arredi nella p.a.

E’ stata prorogata al 2015 la norma che prevedeva, per gli anni 2013 e 2014, un tetto del 20% della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l’acquisto di mobili e arredi (articolo 1, comma 141, della legge 228/2012).

Tale limitazione non si applica se l’acquisto è funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili. In tale ipotesi il collegio dei revisori dei conti o l’ufficio centrale di bilancio deve verificare preventivamente i risparmi realizzabili, che devono essere superiori alla minore spesa consentita.

Inoltre, le spese per l’acquisto di mobili e arredi destinati all’uso scolastico e dei servizi all’infanzia sono state esplicitamente sottratte dalla limitazione prevista per l’acquisto di mobili e arredi dall’articolo 18, comma 8-septies, del d.l. 69/2013, così detto decreto “del fare”, convertito con legge 98/2013.

La violazione del tetto di spesa per l’acquisto di mobili e arredi è fonte di responsabilità amministrativa e disciplinare del dirigente.

Blocco dell’adeguamento automatico dei canoni di locazione passiva per gli immobili condotti dalle amministrazioni pubbliche

Prorogato a tutto il 2015 il blocco dell’aggiornamento relativo alla variazione degli indici Istat al canone dovuto dalle p.a. per l’utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali.

Proroghe in materia di appalti pubblici

E’ stata prorogata al 31 dicembre 2015 la norma contenuta nell’articolo 26-ter del d.l. 69/2013, relativa all’anticipazione, negli appalti di lavori, del 10% dell’importo contrattuale.

Tale disposizione, si ricorda, prevede una deroga al divieto di anticipazione del prezzo relativamente ai contratti di appalto relativi a lavori, affidati a seguito di gare bandire successivamente al 21 agosto 2013.

In tale ipotesi, si applicano:

• gli articoli 124, commi 1 e 2, del d.p.r. 207/2010, che subordinano, l’erogazione dell’anticipazione alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il crono programma dei lavori;

• l’articolo 140, commi 2 e 3, del d.p.r. 207/2010, che disciplina la modalità di erogazione dell’anticipazione e la decadenza dal beneficio nel caso in cui l’appaltatore non proceda secondo i tempi contrattuali

E’ stato differito al 30 giugno 2015 il termine indicato nell’articolo 189, comma 5, del d.lgs. 163/2006 in tema di dimostrazione dei requisiti di ordine speciale per i contraenti generali.

Contestualmente, fino al 31 dicembre 2015, i soggetti in possesso di attestazione SOA per classifica illimitata, possono documentare l’esistenza del requisito a mezzo copia conforme delle attestazioni possedute (articolo 357, comma 27, del d.p.r. 207/2010 ).

 


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