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Liguria, deliberazione n. 72 – Tempo determinato per funzioni delegate


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di utilizzare le risorse vincolate messe a disposizione dall’AGCOM, per l’attuazione delle deleghe di funzioni conferite in attuazione delle disposizioni di cui alla legge 249/1197, per l’acquisizione temporanea di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e/o con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.

I magistrati contabili della Liguria, con la deliberazione 72/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 19 dicembre, hanno ribadito che tutte le spese di personale devono essere considerate ai fini dell’obbligo di riduzione progressiva della spesa per il personale, ex articolo 1, comma 557 della legge 296/2006).

Infatti, è possibile escludere dall’obiettivo di riduzione delle spese complessive per il personale solo quelle interamente finanziate dall’Unione europea o da privati (Sezione Autonomie, del. n. 21/2014).

Come evidenziato dai magistrati contabili, nel caso in cui con le risorse trasferite si stipulino contratti di lavoro autonomo ex art. 2222 e 2229 cod. civ. (c.d. consulenze), l’ente è tenuto al rispetto del diverso limite posto dall’articolo 6 del d.l. 78/2010 per le spese per studi e consulenze

 


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