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Bilancio di previsione 2015: termine al 31 marzo e poteri di diffida del prefetto


E’ stato pubblicato in G.U. 301/2014, il decreto 24 dicembre 2014 del Ministero dell’Interno che differisce al 31 marzo 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti locali per l’anno 2015.

Successivamente il d.l. 192/2014 recante “proroga di termini previsti da disposizioni legislative” è intervenuto sulle procedure di approvazione del bilancio di previsione da parte degli Enti locali con la previsione del rinvio per i poteri di diffida dei prefetti nei casi di mancata approvazione.

In particolare l’articolo 4, comma 1, del Decreto Milleproroghe consente anche nel 2015 l’intervento sostitutivo dei Prefetti territorialmente competenti nei casi di mancata approvazione del bilancio di previsione da parte degli Enti locali nei termini previsti dalla legge.

La previsione di tale intervento viene operata annualmente mediante il rinvio alle disposizioni di cui all’articolo 1 del d.l. 13/2002 (“Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità degli enti locali), che avevano dettato una nuova disciplina della procedura di diffida, interamente sostitutiva di quella prevista dall’articolo 141 del Tuel, attribuendo le relative competenze al Prefetto territorialmente competente.

 

 


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