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Lombardia, deliberazione n. 349 – Oneri per l’utilizzo dell’anticipazione di tesoreria


Un Sindaco ha chiesto se anche l’anticipazione di Tesoreria sia sottoposta, come un qualunque affidamento ordinario, al tasso di messa a disposizione dei fondi (da 0 a 0,50 trimestrale) previsto dal Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio con Decreto del 30 giugno 2012.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 349/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 16 dicembre, hanno ricordato che l’istituto dell’anticipazione di Tesoreria, disciplinato dall’articolo 222 del Tuel, è una forma di soccorso finanziario di breve durata che non può surrettiziamente trasformarsi in una forma di indebitamento.

L’articolo 222, comma 2, del Tuel statuisce che la decorrenza degli interessi passivi matura dal giorno dell’effettivo utilizzo delle somme, secondo le modalità previste dalla convenzione di tesoreria, stipulata con l’istituto tesoriere individuato mediante il ricorso alle procedure di evidenza pubblica, ai sensi dell’articolo 210 del Tuel.

Il Tuel non fa riferimento ad altri oneri finanziari, né prevede una disciplina speciale che regoli il sottostante rapporto bancario, posto che nell’uso dell’affidamento la pubblica amministrazione non esercita alcuna pubblica potestà nei confronti dell’istituto di credito convenzionato, limitandosi ad agire secondo le norme del diritto commerciale e a conformarsi alle pratiche generalmente seguite dagli operatori del settore.

Il rapporto fra ente locale e tesoriere, pertanto, è regolato da norme pattizie, nonché dalle norme che disciplinano i rapporti bancari e creditizi ai sensi dell’art. 117 bis del T.U.B. (d.lgs. 385/1993).

Gli oneri finanziari a carico del cliente per gli affidamenti creditizi sono essenzialmente due: una commissione onnicomprensiva (c.d. commissione di messa a disposizione dei fondi), calcolata in modo proporzionale rispetto all’ammontare messo a disposizione e alla durata dell’affidamento e un tasso debitore sulle somme prelevate.

L’ammontare della commissione, determinata in coerenza con apposita delibera del C.I.C.R., non può superare lo 0,5 per cento per trimestre della somma messa a disposizione del cliente.

Sono nulle le clausole che prevedono oneri ulteriori o non conformi.

Entrambi gli oneri finanziari (interessi passivi e commissione) sono oggetto di negoziazione.

Ed infatti si registrano nella prassi convenzioni di tesoreria che escludono o azzerano del tutto la commissione di messa a disposizione fondi.

Pertanto, spetterà all’amministrazione acquisire sul mercato, mediante procedura di selezione comparativa, condizioni più favorevoli per il contenimento degli oneri finanziari connessi al reiterato ricorso alle anticipazioni di cassa.

 


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