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Lombardia, deliberazione n. 348 – Spese di missione per segretari in convenzione


Un Sindaco ha chiesto se le spese di viaggio sostenute dal segretario comunale convenzionato per raggiungere le diverse sedi istituzionali con il proprio mezzo di trasporto, siano rimborsabili e documentabili in base al costo chilometrico, così come previsto nella convenzione approvata e concordata con altri comuni per la gestione del servizio di segreteria comunale.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 348/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 16 dicembre, hanno chiarito che le limitazioni al trattamento di missione introdotte dall’articolo 6 della legge 122/2010 non hanno comportato l’inefficacia dell’articolo 45, comma 2 del CCNL del 16 maggio 2001 per i Segretari Comunale e Provinciali inerente il rimborso delle spese sostenute dal segretario titolare di sede di segreteria convenzionata, per gli spostamenti fra le varie sedi istituzionali ove il medesimo è chiamato ad espletare le funzioni.

L’art. 45, comma 3, ripartendo la spesa per suddetti trasferimenti tra “i diversi enti interessati secondo le modalità stabilite nella convenzione” dimostra come tale onere assuma carattere negoziale e non possa ricondursi all’interno del trattamento di missione tout court.

Ne consegue che al segretario comunale spetta il rimborso delle spese secondo quanto disciplinato nella convenzione.

 


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