Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Lombardia, deliberazione n. 343 – Obbligo di riduzione della spesa di personale


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione del periodo inserito nel comma 28 dell’articolo 9 del d.l. 78/2010 dal d.l. 90/2014, in forza del quale “le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni”.

In particolare l’ente ha chiesto se tale disposizione deve essere interpretata nel senso del rispetto delle disposizioni del comma 557 della legge 296/2006 per il solo anno di assunzione della spesa ovvero se si debba intendere una riduzione costante negli anni, con rispetto continuativo del comma 557 dalla sua entrata in vigore (anno 2007) sino ad oggi.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 343/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 16 dicembre, hanno chiarito che il rispetto dell’obbligo di riduzione delle spese di personale di cui al comma 557 si deve intendere riferito all’anno precedente a quello di assunzione, poiché verificabile sulla base del rendiconto approvato.

 

 


Richiedi informazioni