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Gare: niente esclusione se l’omessa dichiarazione è irrilevante


E’ illegittima l’esclusione di una ditta che non ha dichiarato una condanna per omicidio colposo, atteso che tale condanna non incide sulla moralità professionale.

Questo il principio ribadito dal Tar Sicilia, Palermo, sez. I, con la sentenza n. 3331 del 16 dicembre 2014, con la quale è stato accolto il ricorso presentato da una ditta avverso la revoca dell’aggiudicazione provvisoria disposta dalla stazione appaltante in esito al controllo sulle dichiarazioni rese dal concorrente ai sensi dell’articolo 38 del d.lgs. 163/2006.

L’eventuale dichiarazione non veritiera del concorrente circa i precedenti penali, pur se astrattamente idonea a vulnerare il vincolo fiduciario con il committente pubblico, rileva quale fattore ostativo all’affidamento dell’appalto solo se afferente a reati “gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale”.

Viceversa, reati di natura diversa sono, ai sensi e per gli effetti dell’affidamento di appalti pubblici, privi di carattere “essenziale”.

Ne consegue che l’omissione della relativa menzione nella domanda di partecipazione, in quanto afferente ad elementi normativamente “non essenziali”, non può comportare l’esclusione ovvero la revoca dell’aggiudicazione.

In materia di appalti pubblici, infatti, i recenti provvedimenti legislativi indicano un progressivo allontanamento da una dimensione formalistica delle valutazioni operate dalle stazioni appaltanti in sede di verifica del possesso, da parte dei concorrenti, dei necessari requisiti di partecipazione e, di contro, testimoniano l’emersione di una tensione legislativa decisamente orientata a privilegiare lo scrutinio dell’effettivo sostrato sostanziale sotteso alle dichiarazioni formulate dai concorrenti.

Nello specifico, l’articolo 39 del d.l. 90/2014 ha introdotto il principio di generale sanabilità di ogni “mancanza, incompletezza od irregolarità essenziale” (cui accede solo l’irrogazione di una pena pecuniaria) e, parallelamente, ha evidenziato il connesso principio di irrilevanza delle “irregolarità non essenziali, ovvero della mancanza o della incompletezza delle dichiarazioni non indispensabili”.

 


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