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Veneto, deliberazione n. 879 – Garanzie creditizie a favore di terzi


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di convenzionarsi con una cooperativa di garanzia tra commercianti o artigiani, costituendo un fondo di controgaranzia per favorire l’accesso al credito da parte degli operatori del commercio o dell’artigianato.

I magistrati contabili del Veneto, con la deliberazione 879/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’11 dicembre, pur dichiarando inammissibile il quesito posto, hanno fornito alcune considerazioni di carattere generale.

In particolare, i magistrati contabili hanno manifestato alcune riserve sulla compatibilità con la normativa comunitaria in tema di concorrenza delle operazioni di concessioni di credito nei confronti di soggetti terzi.

Le operazioni creditizie dell’ente locale verso i terzi, ammesse in linea generale nei confronti delle società partecipate, possono determinare effetti distorsivi sul calcolo dei saldi del patto di stabilità.

Tale possibilità, inoltre non può prescindere da una sua necessaria regolamentazione per garantire una disciplina uniforme a tutela della par condicio, tanto più rilevante quando si tratti di attività economiche private.

Tuttavia, la possibilità di una regolamentazione autonoma dell’ente locale in tale materia appare scarsamente compatibile con un quadro costituzionale, che, se pur consacra al più alto livello di disciplina l’estensione del potere regolamentare dell’Ente locale, nondimeno assegna espressamente allo Stato la tematica afferente la tutela del risparmio e del credito.

Pertanto, in relazione alla eventualità per un comune di convenzionarsi con una cooperativa di garanzia tra commercianti o artigiani, costituendo un fondo di controgaranzia per favorire l’accesso al credito da parte degli operatori del commercio o dell’artigianato, occorre valutare la possibilità per l’ente di prestare altre forme di garanzia, in particolare attraverso forme di garanzia impropria (c.d. lettere di patronage), in forza della quale un terzo c.d. patronnant fornisce alla banca finanziatrice informazioni relative al soggetto patrocinato (di solito una società partecipata dal patronnant) ed ai rapporti intercorrenti con quest’ultimo.

Trattasi di figura atipica di derivazione anglosassone, individuata dalla prassi giurisprudenziale, contenente informazioni non definite nel contenuto, ma comunque idonee a rafforzare nella banca- creditrice il convincimento che il patrocinato farà fronte ai propri impegni (restitutori), al fine di agevolarne la positiva conclusione di operazioni di finanziamento in corso e/o di rafforzare il convincimento del creditore sul buon esito dell’operazione.

 


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