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Molise, deliberazione n. 220 – Spesa personale dopo il d.l. 90/2014: questione di massima


Un sindaco ha chiesto se dopo la modifica normativa apportata dal d.l. 90/2014, sussista ancora il limite di spesa sostenuta nel 2009 per il lavoro flessibile per gli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell’articolo 1 della legge 296/2006.

I magistrati contabili del Molise, con la deliberazione 220/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’11 dicembre, hanno evidenziato l’esistenza di un contrasto interpretativo tra alcune sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, che vede, da un lato, affermarsi la permanenza del limite della spesa sostenuta nel 2009 anche nei confronti degli enti locali in regola con gli obblighi di riduzione delle spese di personale (sez. contr. Puglia, del. 174/2014; sez. contr. Campania, del. 232/2014), dall’altro, sostenere l’assenza – per tali enti – di alcun limite per l’assunzione mediante forme di lavoro flessibile (sez. contr. Lombardia, del 264/2014).

In considerazione, pertanto, dei suesposti contrastanti orientamenti giurisprudenziali, anche interni alla Corte dei Conti, i magistrati contabili hanno rimesso la questione alle Sezioni Autonomie.

 


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