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Toscana, deliberazione n. 248 – Atti di indirizzo alle società in materia di personale


La Regione ha chiesto un parere in merito alla corretta applicazione del comma 2-bis dell’articolo 3 del d.l. 118/2008 secondo cui l’ente controllante deve adottare “atti di indirizzo”, specifici per ogni società, azienda speciale e istituzione, che tengano conto del settore di operatività, finalizzati al contenimento delle spese di personale e alla disciplina delle assunzioni.

In particolare l’ente ha chiesto se gli indirizzi da dettare possano riguardare anche i contratti cosiddetti flessibili ed, in particolare, l’applicabilità di principi analoghi a quelli dell’articolo 36 del d.lgs. 165/2001, che stabilisce il ricorso ai contratti flessibili solo a fronte di esigenze di carattere straordinario ed eccezionale.

I magistrati contabili della Toscana, con la deliberazione 248/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’11 dicembre, hanno chiarito che ferma restando la possibilità per l’ente controllante di dettare criteri anche per le assunzioni con contratti flessibili, il principio dell’eccezionalità di tali contratti non risulta direttamente applicabile alle società diverse da quelle che gestiscono servizi pubblici locali, che non sono tenute ad assumere tramite concorso pubblico, ma solo attraverso procedure trasparenti ed imparziali.

Come evidenziato dai magistrati contabili:

• la disposizione sui contratti flessibili dell’articolo 36 del d.lgs. 165/2001 non risponde a criteri di contenimento della spesa, ma è volta a garantire il rispetto del principio costituzionale di assunzione solo tramite concorso e ad evitare che, con le assunzioni non a tempo indeterminato, si snaturi il principio della selezione per concorso.

• le norme sulle assunzioni tramite concorso pubblico sono applicabili solo alle società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica (art. 18, comma 1, d.l. 112/2008), mentre le altre società adottano criteri di assunzione “ispirati ai principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità” (art. 18, comma 2).

Ne consegue che le società diverse da quelle che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica possono utilizzare contratti di lavoro flessibile (così come effettuare assunzioni a tempo indeterminato), purché la selezione si ispiri a principi di imparzialità.

Invece, le società che gestiscono servizi pubblici, dovendo applicare la modalità di assunzione tipica della pubblica amministrazione, ossia il concorso pubblico, sono tenute anche al rispetto del principio in base al quale il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato, salve esigenze straordinarie che possono consentire l’assunzione con contratti flessibili.

 


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