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Toscana, deliberazione n. 239 – Interventi pubblici forestali e incentivo


Una Provincia ha chiesto se gli interventi pubblici forestali previsti dall’articolo 10 della legge regionale 39/2000 possano farsi rientrare fra le opere di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica ai sensi dell’articolo 3, comma 8, del d.lgs. 163/2006, e possano quindi dar luogo legittimamente alla corresponsione degli incentivi alla progettazione.

I magistrati contabili della Toscana, con la deliberazione 239/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’11 dicembre, hanno chiarito che gli interventi forestali di cui alla legge regionale toscana non possono essere ascritti in maniera automatica e inequivoca alle opere di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica menzionate dal codice dei contratti pubblici.

E’ tuttavia possibile un’intersezione tra le due discipline, in riferimento a quegli interventi forestali che presentano caratteristiche di strumentalità rispetto ad obiettivi di difesa del suolo e contrasto al degrado territoriale.

E’ noto infatti che l’azione di messa in sicurezza del territorio può attuarsi anche mediante rinsaldamenti e opere costruttive che prevedono l’impiego di materiale vegetale vivo (da solo o in associazione a materiali inerti), per la sua capacità di contenimento dei fenomeni erosivi e trattenimento del suolo (e in ciò consistono appunto le tecniche di ingegneria naturalistica).

Spetterà all’ente identificare quelle attività che, attuandosi previa progettazione confluente nella realizzazione di un’opera, e realizzando in concreto le finalità di “presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica”, possano legittimare il riconoscimento dell’incentivo alla progettazione previsto dal codice dei contratti.

 


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