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Molise, deliberazione n. 196 – Utilizzo avanzo di amministrazione


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 187, comma 3-bis, del d.lgs. 267/2000.

I magistrati contabili del Molise, con la deliberazione 196/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’11 dicembre, hanno evidenziato che tale disposizione vieta l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione non vincolato agli enti che si trovino in una delle situazioni previste dagli artt.195 e 222, ossia a quelli che utilizzano entrate a specifica destinazione o che fanno ricorso ad anticipazioni di tesoreria, tipici provvedimenti con cui sopperire a carenze di liquidità.

Unica eccezione è quella in cui l’avanzo venga utilizzato per i provvedimenti di riequilibrio di cui all’articolo 193 dello stesso Tuel.

La finalità è pertanto quella di impedire che enti in condizioni di cassa deficitarie possano incrementare le spese per effetto della capacità autorizzatoria del bilancio di previsione, senza un corrispondente effettivo incremento delle entrate di competenza.

 


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