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Molise, deliberazione n. 195 – Procedura per alienazione beni immobili


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di cedere dei beni immobili di proprietà comunale in favore della ditta appaltatrice di un intervento, operazione da eseguire in luogo della quota di compartecipazione per il pagamento dell’IVA dovuta dall’ente a titolo di concorso al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale del Molise.

L’ente ha premesso che il programma a cui intende concorrere richiede, a fronte della concessione di aiuti pari al 100% delle spese ammissibili, all’Ente realizzatore il concorso al finanziamento mediante una quota di compartecipazione per il pagamento dell’IVA.

I magistrati contabili del Molise, con la deliberazione 195/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’11 dicembre, hanno evidenziato che la pubblica amministrazione, anche in relazione ai contratti attivi, è tenuta a osservare le regole dell’evidenza pubblica.

In particolare, per i contratti attivi relativi alle alienazioni di beni immobili, la modalità di scelta del contraente (da indicare nella determinazione a contrarre) è di regola quella del pubblico incanto, mentre l’utilizzo della trattativa privata, ai sensi dell’articolo 6 delle Legge di contabilità di Stato, è limitato al caso in cui si sia in presenza di speciali ed eccezionali circostanze che rendano impossibile seguire utilmente le forme degli incanti, oltre alle ulteriori ipotesi tassativamente previste dall’articolo 41 del Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827.

Pertanto, la cessione diretta del bene immobile in favore della ditta aggiudicatrice potrà essere ritenuta legittima solo nel caso in cui si rientri in una delle ipotesi derogatorie e nei limiti in cui nel decreto di approvazione del contratto venga fornita sufficiente motivazione della sussistenza di speciali ed eccezionali circostanze a causa delle quali non possano essere utilmente seguite le forme degli incanti.

Come evidenziato dai magistrati contabili, inoltre, qualora l’ente optasse per l’esecuzione della cessione, al fine di evitare indebiti arricchimenti o il mancato raggiungimento dello scopo, lo stesso dovrà individuare un sistema di compensazione che ovvii alla verosimile ipotesi di non congruità del corrispettivo rispetto alla misura del concorso al finanziamento richiesto.

 

 


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