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Marche, deliberazione n. 133 – Contributi ad associazioni sportive dilettantistiche


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di erogare contributi annui, per gli oneri di gestione, a sostegno dell’attività sportiva giovanile, a società sportive dilettantistiche, affidatarie della gestione di impianti sportivi di proprietà comunale, ai sensi dell’articolo 90, comma 25, della legge 289/2002, a seguito di stipula di convenzione che garantisce l’utilizzo della struttura in funzione delle esigenze della collettività locale.

I magistrati contabili delle Marche, con la deliberazione 133/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’11 dicembre, hanno ricordato che l’articolo 4, comma 6, del d.l. 95/2012 prevede che “… Gli enti di diritto privato …, che forniscono servizi a favore dell’amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche”, escludendo tuttavia dal divieto, tra le altre, “… le associazioni sportive dilettantistiche di cui all’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289”.

Il divieto di erogazione di contributi ricomprende l’attività prestata dai soggetti di diritto privato menzionati dalla norma in favore dell’Amministrazione Pubblica quale beneficiaria diretta.

Risulta, invece, esclusa dal divieto di legge l’attività svolta in favore dei cittadini, id est della “comunità amministrata”, seppur quale esercizio – mediato – di finalità istituzionali dell’ente locale e dunque nell’interesse di quest’ultimo.

Tuttavia, spetterà all’ente verificare che la concessione del contributo elargito all’associazione sportiva non rientri nel concetto di sponsorizzazione, vietata ai sensi dell’art. 6, comma 9, del d.l. 78/2010.

Infine, è opportuno anche tener conto che la giurisprudenza contabile ha talora ritenuto sussistente un danno erariale laddove il bene sia concesso a condizioni economiche non adeguatamente remunerative (tra le altre, Sez. giur. Toscana, 96/2014).

 


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