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Piemonte, deliberazione n. 271 – Spesa di personale


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 9, comma 2 bis, del d.l. 78/2010, in particolare sulla possibilità di aumentare il fondo per la contrattazione integrativa per valorizzare le prestazioni aggiuntive rese dal personale dipendente, a fronte della contestualmente riduzione della spesa complessiva, dovuta al collocamento a riposo di un dipendente.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 271/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 5 dicembre, hanno chiarito che nel computo del tetto di spesa rientrano tutte le risorse stanziate in bilancio con vincolo di destinazione al trattamento accessorio del personale, indipendentemente da eventuali risorse derivanti da maggiori entrate.

Come evidenziato dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 26/2014 “la sola deroga compatibile con lo spirito del divieto di cui all’articolo 9,comma 2-bis, sarebbe, infatti, quella fondata su economie di bilancio che scaturissero direttamente da un più efficiente utilizzo del personale, ciò in quanto l’intenzione del legislatore di ridurre la spesa di personale ponendo un freno alle dinamiche del trattamento accessorio si contrappone al favor dello stesso verso politiche di sviluppo della produttività individuale del personale”.

 


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