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Piemonte, deliberazione n. 267 – Amministratori di enti inferiori a 1.000 abitanti


Un sindaco di un comune con popolazione inferiore ai 1000 abitanti ha posto una serie di quesiti in merito alla disciplina normativa vincolistica in materia di emolumenti spettanti agli amministratori comunali.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 267/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 5 dicembre, hanno ricordato che la legge 56/2014 prevede, ad invarianza di spesa, l’aumento del numero massimo di consiglieri e di assessori comunali nei comuni fino a 10.000 abitanti e, in particolare, nei Comuni fino a 3.000 abitanti.

Secondo i magistrati contabili:

– il comma 18 dell’articolo 16 del d.l. 138/2011, relativo alla non applicazione, per i Comuni fino a mille abitanti, degli articoli 82 e 80 del Tuel non è più in vigore;

– il concetto di invarianza di spesa deve essere inteso complessivamente come limite unico che non deve superare la precedente spesa sostenuta dal bilancio comunale riferibile al numero di amministratori previsti dal D.L. n. 138/2011;

– se la precedente spesa sostenuta nel bilancio comunale era inferiore rispetto all’importo base del D.M. n. 119/2000, non è possibile oggi partire dall’importo base delle indennità come da D.M. n. 119/2000, decurtato del dieci per cento secondo quanto previsto dal comma 54 dell’art. 1 della Legge finanziaria 2006;

– per la spesa massima per i viaggi o le missioni da non superare per garantire l’invarianza della spesa l’importo è possibile considerare la spesa storica sostenuta nell’esercizio precedente a quello in cui sono avvenute le elezioni dei nuovi amministratori.

 


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