Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla legittimità, allo stato attuale della normativa, del modello gestionale ed organizzativo del servizio idrico integrato disciplinato dall’Ufficio di Ambito, suddiviso in 5 ambiti territoriali con 5 operatori diversi e con l’applicazione di diverse tariffe.
I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 332/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 5 dicembre, hanno chiarito che la disciplina del servizio idrico integrato si rinviene nella Sezione III, Titolo II, del d.lgs. n. 152/2006 (“Norme in materia ambientale”) e precisamente negli artt. 147 e seguenti, modificati da ultimo dal d.l. 133/2014.
L’articolo 147 del d. lgs. 152/2006 dispone che “i servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36”.
Per quanto attiene alla Regione Lombardia, la legge regionale 26/2003 dispone che:
– il servizio idrico integrato è organizzato sulla base di ambiti territoriali ottimali corrispondenti ai confini amministrativi delle province lombarde e della città di Milano (articolo 47);
– le funzioni già esercitate dalle Autorità d’Ambito sono attribuite alle province, ad eccezione dell’ATO della città di Milano (articolo 48);
– le province e il comune di Milano organizzano il servizio idrico integrato a livello di ATO e che il servizio è affidato ad un unico soggetto per ogni ATO (articolo 48).
Al fine di garantire il conseguimento del principio di unicità della gestione, il d.lgs. 152/2006 prevede che le regioni, oltre ad individuare gli ambiti territoriali ottimali, organizzino il servizio attraverso un gestore unico.
Per quanto riguarda la fase transitoria l’articolo 172 del d.lgs. 152/2006, così come modificato dal d.l. 133/2014, distingue due fattispecie:
– affidamenti esistenti non conformi alla disciplina pro tempore vigente: gli enti di governo degli ambiti sono tenuti, entro il termine perentorio del 30 settembre 2015, a disporre l’affidamento del servizio al gestore unico con la conseguente decadenza degli affidamenti non conformi;
– affidamenti esistenti conformi alla disciplina pro tempore vigente: in tal caso il gestore del servizio idrico integrato subentra alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto.