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Lombardia, deliberazione n. 332 – Gestione del servizio idrico integrato


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla legittimità, allo stato attuale della normativa, del modello gestionale ed organizzativo del servizio idrico integrato disciplinato dall’Ufficio di Ambito, suddiviso in 5 ambiti territoriali con 5 operatori diversi e con l’applicazione di diverse tariffe.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 332/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 5 dicembre, hanno chiarito che la disciplina del servizio idrico integrato si rinviene nella Sezione III, Titolo II, del d.lgs. n. 152/2006 (“Norme in materia ambientale”) e precisamente negli artt. 147 e seguenti, modificati da ultimo dal d.l. 133/2014.

L’articolo 147 del d. lgs. 152/2006 dispone che “i servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36”.

Per quanto attiene alla Regione Lombardia, la legge regionale 26/2003 dispone che:

– il servizio idrico integrato è organizzato sulla base di ambiti territoriali ottimali corrispondenti ai confini amministrativi delle province lombarde e della città di Milano (articolo 47);

– le funzioni già esercitate dalle Autorità d’Ambito sono attribuite alle province, ad eccezione dell’ATO della città di Milano (articolo 48);

– le province e il comune di Milano organizzano il servizio idrico integrato a livello di ATO e che il servizio è affidato ad un unico soggetto per ogni ATO (articolo 48).

Al fine di garantire il conseguimento del principio di unicità della gestione, il d.lgs. 152/2006 prevede che le regioni, oltre ad individuare gli ambiti territoriali ottimali, organizzino il servizio attraverso un gestore unico.

Per quanto riguarda la fase transitoria l’articolo 172 del d.lgs. 152/2006, così come modificato dal d.l. 133/2014, distingue due fattispecie:

– affidamenti esistenti non conformi alla disciplina pro tempore vigente: gli enti di governo degli ambiti sono tenuti, entro il termine perentorio del 30 settembre 2015, a disporre l’affidamento del servizio al gestore unico con la conseguente decadenza degli affidamenti non conformi;

– affidamenti esistenti conformi alla disciplina pro tempore vigente: in tal caso il gestore del servizio idrico integrato subentra alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto.

 


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