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Lombardia, deliberazione n. 331 – Spesa per contratti di somministrazione di lavoro


Un sindaco ha chiesto un parere in merito all’inclusione nella spesa di personale di cui all’articolo 1, comma 557, della legge 296/2006, dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), pagata dall’ente sulle fatture emesse dall’agenzia di lavoro interinale per la somministrazione lavorativa.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 331/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 5 dicembre, hanno ricordato che la determinazione dell’aggregato “spesa di personale” rilevante ai fini dei limiti di legge e in particolare dei limiti fissati dal comma 557 comprende, per espressa previsione di legge, anche le spese sostenute per la somministrazione di lavoro.

Pertanto anche gli oneri fiscali riguardanti tale tipologia di rapporto contrattuale devono essere ricompresi nell’aggregato.

Segnatamente in tale voce di spesa rientrano tutte quelle somme che l’amministrazione non avrebbe speso in assenza del contratto di somministrazione e, pertanto, anche l’IVA.

 


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