Un sindaco ha chiesto un parere in merito all’interpretazione dell’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010, in particolare se per le assunzioni flessibili trovi applicazione, in ogni caso, il limite della nella spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009.
I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 327/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 5 dicembre, hanno rimesso alla Sezione delle Autonomie la questione di massima, stante il contrasto interpretativo presentatosi sulla questione.
Secondo i magistrati contabili, in base alla recente novella, per gli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione delle spese complessive per il personale, posto dai commi 557 e 562 dell’articolo 1 della legge 296/2009, non operano gli ulteriori limiti posti dall’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010, in materia di spesa per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o con altri c.d. flessibili.
Diverso l’orientamento assunto dalla Sezione Puglia nella deliberazione n. 174/2014 e dalla Sezione Campania nella deliberazione n. 232/2014.
Si veda anche la Sezione Liguria, deliberazione n. 66/2014.