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Puglia, deliberazione n. 204 – Incarico a comandante polizia in quiescenza: illegittimo


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di conferire a un ex comandante di polizia municipale, in quiescenza, l’incarico gratuito, per un anno o per meno di un anno con possibili ulteriori proroghe nei limiti di un anno, di comandante di polizia municipale nello stesso comune in cui aveva prestato servizio ovvero in un comune diverso.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 204/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 5 dicembre, hanno ricordato che l’articolo 6 del d.l. 90/2014 modificando l’articolo 5, comma 9, del d.l. 95/2012, ha sancito il divieto di conferimento di incarichi di studio e consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza da parte delle p.a.

Il divieto riguarda non solo gli ex dipendenti dell’ente, ma tutti i lavoratori (dipendenti, lavoratori autonomi) privati o pubblici (quindi, a prescindere dalla natura dell’ex datore di lavoro) in quiescenza.

Inoltre, il divieto è esteso a qualunque incarico di studio e consulenza, e dunque è irrilevante il fatto che l’oggetto del conferimento consista in attività o mansioni già svolte in precedenza.

Oltre agli incarichi di studio e consulenza, il divieto si estende, per espressa menzione del legislatore, anche agli incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni, degli enti e società da esse controllati “ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti” di cui all’articolo 2 comma 2 bis del d.l. 101/2013 ( ossia gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti).

Sul punto, la sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo (deliberazione n. 23/2014) ha osservato che il divieto non può applicarsi in via analogica oltre i casi indicati dalla norma limitatrice che, in quanto tale, è da valutare secondo un criterio di stretta interpretazione enunciato dall’articolo 14 preleggi.

Lo stesso articolo 6 del d.l. 95/2012 introduce una deroga: “Gli incarichi e le collaborazioni sono consentiti, esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione”.

La deroga, pertanto, riguarda “incarichi e collaborazioni” che presentano i caratteri, oltre che della gratuità, anche della necessaria temporaneità, non rinnovabilità e prorogabilità.

Ne consegue che l’incarico di comandante di polizia locale non rientra nel perimetro applicativo della deroga prevista dall’articolo 6, comma 1, del d.l. 90/2014.

Sul piano normativo, infatti, la posizione di comandante di polizia municipale deve essere conferito a seguito di pubblico concorso, mentre l’eventuale conferimento temporaneo è possibile solo nei confronti di personale appartenente all’area di vigilanza-polizia locale: è evidente che l’affidamento dell’incarico ad un ex dipendente in quiescenza finirebbe per eludere entrambi i presupposti richiesti dal legislatore (concorso e provenienza dall’area della polizia locale).

Inoltre, per ricorrere al lavoro flessibile e, quindi, alle assunzioni a tempo determinato, devono ricorrere “esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale”, requisiti entrambi ontologicamente incompatibili con il ruolo del comandante di corpo che, in quanto figura apicale del settore, è preposto alla tutela di interessi di natura non occasionale né contingente.

 

 


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