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Liguria, deliberazione n. 66 – Articolo 9, comma 28: rimessione alla Sezione Autonomie


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010, in particolare se per le assunzioni flessibili trovi applicazione, in ogni caso, il limite della nella spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009.

I magistrati contabili della Liguria, con la deliberazione 66/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 5 dicembre, hanno evidenziato che la norma, recentemente modificata dal d.l. 90/2014, è già stata oggetto di interpretazioni discordanti da parte delle locali sezioni di controllo della Corte dei conti.

Secondo i magistrati contabili pugliesi e campani, l’ente è comunque tenuto a garantire l’osservanza del limite della spesa sostenuta nell’esercizio 2009 per la stessa finalità, stante il tenore letterale della disposizione (Corte dei conti, sez. contr. Puglia, del. 174/2014; Campania del. 232/2014).

Di diverso avviso i magistrati della Lombardia secondo cui gli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell’articolo 1 della legge n. 296/2006, non sono tenuti al rispetto del limite della spesa sostenuta nel 2009.

La diversa soluzione, proposta dalla sezione Lombardia fa leva sulla ragione di consentire maggiore flessibilità agli enti che siano riusciti a ridurre la spesa per il personale ex articolo 1, commi 557 e 562 della legge 296/2006, ritenendo che il diverso dato letterale sia frutto di una non riuscita operazione di “chirurgia legislativa”.

Tuttavia, come evidenziato dalla Sezione delle Autonomie nella recente decisione n. 21/2014, il d.l. 90/2014 ha introdotto delle ipotesi “ben precise” (quindi specifiche ed estremamente tassative) di esclusione dall’applicazione della disciplina vincolistica in materia di spese del personale ribadendo “la validità della linea ermeneutica (ubi lex voluit dixit) di stretta interpretazione del dettato normativo, fino ad ora seguita”.

In presenza dell’oggettivo contrasto interpretativo presentatosi sulla questione, i magistrati contabili hanno rimesso alla Sezione Autonomie la questione relativa all’applicabilità, agli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell’art.1 l. 296/2006, del limite della spesa sostenuta nell’anno 2009.

 


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