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Emilia-Romagna, deliberazione n. 206 – Indennità amministratori


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 1, comma 54, della legge 266/2005, disciplinante le indennità spettanti agli amministratori degli enti locali.

I magistrati contabili dell’Emilia-Romagna, con la deliberazione 206/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 5 dicembre, hanno chiarito che nelle more dell’adozione del nuovo decreto ministeriale, l’adeguamento che spetta al Presidente del consiglio comunale a seguito dell’intervenuto aumento della popolazione ed, in particolare, del passaggio dell’ente ad una classe demografica superiore, deve avvenire sulla base del criterio indicato dall’articolo 156, comma 2, del Tuel, tenendo conto, cioè, della popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso.

Pertanto, nel caso in cui l’Ente locale medio tempore transiti in diversa classe demografica, l’indennità – su cui operare la riduzione del 10% – dovrà essere determinata in conformità atteso, che la quantificazione dell’indennità degli amministratori, si configura quale antecedente giuridico e logico rispetto ad eventuali “rideterminazioni” degli importi tabellari dei compensi che, di contro, devono considerarsi non consentite (Corte Conti, Sez. Autonomie, delibera n. 24/2014).

Di conseguenza, nel caso di riduzione della popolazione sotto i 15.000 abitanti, al Presidente del consiglio compete l’indennità pari al 10% di quella del Sindaco.

 


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