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Gare: legittima la richiesta di disponibilità di personale qualificato


E’ legittima la richiesta del possesso o della disponibilità, in caso di aggiudicazione e segnatamente ai fini dell’aggiudicazione definitiva, di personale qualificato per svolgere il servizio appaltato.

Tale previsione risponde all’esigenza, da una parte, di garantire il rispetto del principio stabilito in materia di concorrenza, consentendo la partecipazione anche a soggetti sprovvisti del requisito al momento della scadenza della gara e, dall’altra, di consentire alla stazione appaltante il celere inizio del servizio, non appena stipulato il contratto.

Questo il principio espresso dal Tar Lazio, Roma, sez. I ter, con la sentenza n. 11654 del 20 novembre 2014.

Nel caso di specie una stazione appaltante aveva indetto una gara a procedura ristretta, suddivisa in lotti, gestita interamente per via telematica, da aggiudicarsi con il criterio del massimo ribasso percentuale, per l’affidamento del servizio di manutenzione dei propri autobus.

Il bando di gara, nella parte relativa alle condizioni minime per la partecipazione alla gara richiedeva espressamente, a pena di esclusione, un’attestazione concernente la sicura disponibilità, in caso di aggiudicazione, di personale qualificato, ovvero dotato delle specifiche certificazioni richieste (1° e 2° livello).

In sede di verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, la società aggiudicataria provvisoria della procedura veniva esclusa per aver presentato non già le certificazioni richieste bensì gli attestati di iscrizione dei dipendenti ai relativi corsi di formazione per il conseguimento delle competenze attestate con i certificati, ancora interamente da svolgersi.

I giudici amministrativi hanno confermato la legittimità dell’operato della stazione appaltante.

La scelta dell’amministrazione di richiedere il possesso di determinati requisiti ai fini dell’aggiudicazione consente alla stessa di far eseguire correttamente il servizio, non appena stipulato il contratto, senza subordinarne l’efficacia alla successiva ed incerta acquisizione di competenze da parte del personale.

Tale previsione è legittima e non determina alcuna restrizione della concorrenza, in quanto consente la partecipazione a soggetti inizialmente privi del requisito.

Tuttavia i requisiti richiesti devono essere comprovati prima di provvedere all’aggiudicazione definitiva: non è possibile condizionare la stipula del contratto al decorso di tempistiche incerte.

 


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