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Piemonte, deliberazione n. 238 – Risoluzione unilaterale rapporto di lavoro


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 1, comma 5, del d.l. 90/2014, in materia di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro.

In particolare, l’ente ha chiesto se sia possibile procedere all’esecuzione, nel 2015, di un contratto di risoluzione consensuale di rapporto dirigenziale stipulato nel 2014, finanziato da risorse contrattuali già destinate al finanziamento della predetta risoluzione consensuale e accantonate in base alla contrattazione decentrata.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 238/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 1° dicembre, pur dichiarando inammissibile il quesito posto, hanno evidenziato che i due istituti in questione, la risoluzione consensuale prevista dalla contrattazione collettiva e la risoluzione unilaterale di cui all’articolo 1, comma 5, del d.l. 90/2014, presentano presupposti ed ambiti applicativi diversi.

Spetta, pertanto, all’Amministrazione, nell’esercizio della propria potestà decisionale, la verifica, in relazione alle specifiche fattispecie concrete, delle effettive conseguenze finanziarie derivanti dall’adozione dell’uno o dell’altro istituto, ferma restando l’imprescindibile valutazione, nell’ottica di una sana gestione finanziaria, della soluzione comportante un minor aggravio per la spesa pubblica.

 


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