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Puglia, deliberazione n. 201 – Retribuzione accessoria per “bonus elettrico e gas”


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di escludere dall’ambito applicativo dell’articolo 9, comma 2 bis, del d.l. 78/2010 le spese sostenute per remunerare il personale coinvolto nella gestione dei “bonus elettrico e bonus gas”.

L’ente ha premesso che con Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 28/12/2007 è stata effettuata la determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute.

La gestione dell’ammissione alla compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica è attribuita ai Comuni di residenza a cui compete la ricezione delle richieste di agevolazione da parte dei soggetti aventi i requisiti di legge nonché l’ammissione delle medesime ed il rilascio del certificato che riconosce la titolarità a godere della compensazione nonché l’obbligo di comunicazione al soggetto competente degli elementi informativi necessari alla gestione dei clienti tutelati.

Per l’espletamento delle predette attività, il Decreto ha previsto il riconoscimento ai Comuni di un rimborso dei maggiori oneri sostenuti individuandone la copertura in un apposito fondo previsto dal comma 362, dell’articolo 1 della legge 296/2006.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 201/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 28 novembre, hanno chiarito che non è consentita alcuna deroga all’applicazione dell’articolo 9, comma 2 bis, del d.l. 78/2010.

Nel computo del tetto di spesa rientrano tutte le risorse stanziate in bilancio con vincolo di destinazione al trattamento accessorio del personale, e quindi anche la remunerazione del trattamento accessorio del personale dipendente comunale addetto all’ufficio “bonus gas e bonus elettrico”, a cui è assegnata la gestione delle relative pratiche.

 


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