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Puglia, deliberazione n. 200 – Risorse accessorie trasferite dalla Regione


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di escludere dall’ambito applicativo dell’articolo 9, comma 2 bis, del d.l. 78/2010 le risorse accessorie trasferite dalla Regione a seguito del trasferimento al comune delle funzioni svolte dagli Uffici Agricoli di Zona (UU.AA.ZZ.) e concernenti le agevolazioni fiscali per gli utenti di motori agricoli (U.M.A.)

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 200/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 28 novembre, hanno chiarito che le risorse trasferite dalla Regione al Comune per l’esercizio delle funzioni ex UMA ed attribuite al personale a titolo di salario accessorio (nel rispetto, in ogni caso, del principio di onnicomprensività della retribuzione) devono ritenersi assoggettate al limite di cui all’articolo 9, comma 2 bis, del d.l. 78/2010.

Infatti, come chiarito dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione 26/2014 la norma dettata dall’articolo 9, comma 2 bis, del d.l. 78/2010, è da considerare di stretta interpretazione e non sono consentite limitazioni del suo nucleo precettivo in contrasto con il valore semantico dell’espressione normativa utilizzata che richiamando “l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale” denota una evidente volontà di ricomprendere nella fattispecie normativa ogni genere di risorse funzionalmente destinate ad offrire copertura agli oneri accessori del personale, senza alcuna considerazione per l’origine o la provenienza delle risorse se non sotto il profilo della presenza di un vincolo di destinazione giuridicamente rilevante

 


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