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Puglia, deliberazione n. 193 – Divieto incarichi a soggetti in quiescenza


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta applicazione del divieto di conferire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori pubblici o privati collocati in quiescenza, previsto dall’articolo 5, comma 9, del d.l. 95/2012, come modificato dal d.l. 90/2014.

In particolare, l’ente ha chiesto se, tra le tipologie di incarichi esterni il cui conferimento in favore di soggetti in quiescenza è vietato dalla norma, debbano essere ricompresi o meno gli incarichi professionali di rappresentanza e patrocinio giudiziale.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 193/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 28 novembre, hanno ricordato che a seguito della modifica introdotta con d.l. 90/2014, il divieto è stato esteso a tutti i soggetti “già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza”, mentre nella versione previgente il divieto riguardava gli ex dipendenti dell’amministrazione che nell’ultimo anno avessero svolto funzioni ed attività corrispondenti a quelli oggetto dell’incarico da conferire.

Il nuovo divieto riguarda tutti i lavoratori (dipendenti, lavoratori autonomi) privati o pubblici (quindi, a prescindere dalla natura dell’ex datore di lavoro) in quiescenza, non solo gli ex dipendenti dell’ente.

Sul piano oggettivo, inoltre, il divieto è esteso a qualunque incarico di studio e consulenza (oltre a quelli dirigenziali o direttivi o a cariche in organi di governo delle amministrazioni e degli enti e società da esse controllati), mentre nella versione previgente erano vietati solo gli incarichi che avevano ad oggetto attività o mansioni già svolte in precedenza presso l’ente dallo stesso incaricato.

Secondo l’orientamento maggioritario della giurisprudenza contabile, possono considerarsi incarichi di consulenza quelli volti ad acquisire da un soggetto esperto un giudizio su una determinata questione, mentre sono incarichi di studio quelli volti a ricercare soluzioni su questioni inerenti all’attività di competenza dell’amministrazione conferente, i cui risultati verranno trasfusi in una relazione scritta finale.

L’incarico al legale, pertanto, potrebbe rientrare nella nozione di consulenza solo nel caso in cui abbia per oggetto la resa di un mero parere, mentre rimane esclusa l’attività di rappresentanza processuale e di difesa in giudizio (Sezioni Riunite, deliberazione 6/2005).

In conclusione, anche ai fini del divieto dell’articolo 5, comma 9, del d.l. 95/2012, come modificato dall’articolo 6 del d.l. 90/2014, gli incarichi professionali di rappresentanza e patrocinio giudiziale rimangono estranei alla nozione di incarichi di studio e consulenza.

 


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