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Autonomie, deliberazione n. 27 – Nuove assunzioni dopo il d.l. 90/2014


I magistrati contabili della sezione delle Autonomie, con la deliberazione 27/2014, pubblicata sul sito il 27 novembre, hanno chiarito che il limite di spesa per procedere alle assunzioni nel 2014 e 2015 deve essere calcolato sulla base del 60% della spesa relativa a quella del personale di ruolo cessato nell’anno precedente.

Inoltre, i magistrati contabili hanno chiarito che dal 2014 possono essere utilizzati solo i resti delle quote del turn over non spese dell’ultimo triennio.

La sezione Autonomie è intervenuta a seguito della questione sollevata dalla Corte dei Conti della Basilicata cui si era rivolto un ente di minori dimensioni che aveva chiesto, tra l’altro, se potevano essere utilizzate le quote del turn over dal 2006 ad oggi.

Con l’introduzione dell’art. 3 del d.l. 90/2014 sono stati definiti criteri maggiormente flessibili per quanto riguarda i vincoli di spesa e assunzionali per gli enti assoggettati al patto.

In particolare, i comuni hanno la possibilità di assumere nel 2014 e nel 2015 personale nei limiti del 60% della spesa relativa al personale cessato nell’anno precedente, nel rispetto del tetto di spesa di personale data dalla media della spesa sostenuta nel triennio 2011-2013.

L’articolo 3 del d.l. 90/2014 ha inoltre stabilito che è possibile cumulare le risorse destinate alle assunzioni nel limite temporale dei tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria.

Occorre rilevare che per quanto riguarda la spesa del personale, secondo la Corte dei conti “deve essere considerato principio cardine quello di contenimento della spesa complessiva, con riferimento a quella media sostenuta nel triennio precedente, ai sensi dell’art. 1, comma 557 e seguenti della legge 296/2006”, mentre il dato normativo richiama testualmente il triennio 2011-2013, quindi, prevedendo un tetto “fisso” e non “a scorrimento”, come invece è sostenuto dai magistrati contabili.

Infine, la sezione autonomie ha sostenuto che per il 2014 e 2015 il limite assunzionale è quello del 60% della spesa relativa a quella del personale di ruolo cessato nell’anno precedente, “mentre per gli anni successivi i limiti vengono ampliati fino al 100%”. Affermazione che non deve trarre in ainganno, perché la norma prevede un passaggio graduale intermedio per gli anni 2016-2017 in cui il turn over è all’80% per arrivare al 100% solo nel 2018, ad eccezione per gli enti hanno un’incidenza della spesa di personale su quella di parte corrente inferiore al 25% che possono già assumere al 1005 del turn over dal 2015.

Infine, la Corte ha ribadito che possono essere cumulate dal 2014 quote del turn over non utlizzate soltanto dell’ultimo triennio.

 


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