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Piemonte, deliberazione n. 201 – Indennità nel caso di nuova classe demografica


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 1, comma 54, della legge finanziaria 266/2005, in particolare se l’indennità da corrispondere al Sindaco e agli Assessori sia da determinare sulla base delle popolazione residente nel biennio precedente, oppure non possa superare l’importo rideterminato in diminuzione.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 201/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 14 novembre, hanno richiamato il principio espresso dalla Sezione Autonomie nella deliberazione n. 24/2014 secondo cui l’ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori e agli organi politici delle Regioni e degli Enti locali, non può che essere quello in godimento alla data di entrata in vigore del d.l. 112/2008, cioè dell’importo rideterminato in diminuzione ai sensi della legge finanziaria per il 2006.

Infatti, la previsione di cui all’articolo 1, comma 54, della legge 266/2005 non incide sul meccanismo tabellare per scaglioni previsto dal D.M. 119/2000, ancora vigente, talché, nel caso in cui l’Ente transiti in diversa classe demografica, l’indennità su cui operare la riduzione del 10% dovrà essere determinata in conformità.

 


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