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Concorsi: assunzione illegittima se la documentazione è presentata oltre il termine previsto dal bando


E’ illegittima l’assunzione del vincitore di un concorso qualora questi non abbia prodotto la documentazione richiesta nel termine previsto dal bando.

E’ quanto affermato dal consiglio di Stato nella sentenza n. 4011 del 28 luglio 2014.

Nel caso di specie, a seguito di una procedura concorsuale espletata da una Comunità Montana, il candidato risultato secondo in graduatoria aveva impugnato la delibera di approvazione del contratto di assunzione del vincitore del concorso, per violazione del termine indicato ai fini della presentazione della documentazione richiesta per la stipula del contratto.

Secondo la specifica disciplina indicata nel bando, i concorrenti avevano l’onere specifico, a pena di esclusione, di presentare la documentazione richiesta entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria.

Previsione chiara e cogente della disciplina concorsuale che, afferma il Consiglio di Stato, doveva essere puntualmente osservata dai soggetti utilmente collocati in graduatoria, nonché dalla stessa Amministrazione, in applicazione della par condicio dei candidati.

In proposito, il collegio ha osservato che anche a voler ritenere applicabile alla fattispecie la disciplina generale di cui al dpr. 478/1994, la produzione della documentazione risultava in ogni caso tardiva, poiché l’articolo 16, comma 1, del richiamato regolamento statale fissa per tale adempimento il termine perentorio di 15 giorni dal colloquio.

Riguardo alla proroga disposta dall’Ente per l’integrazione dei documenti prodotti, ritenuta atto dovuto poiché l’errore nella certificazione era dipeso dall’Ufficio del Lavoro, essa è da ritenersi inammissibile.

Infatti, il concorrente primo in graduatoria aveva prodotto la prima volta la documentazione ben oltre il termine perentorio fissato a pena di esclusione, di 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria.

Secondo il Consiglio di Stato, il criterio di benevolenza cui si è ispirata l’Amministrazione poteva senz’altro risultare legittimo nel caso il concorrente fosse risultato l’unico candidato idoneo, tuttavia, la presenza di ulteriori concorrenti utilmente collocati in graduatoria, palesava l’illegittimità della rimessione in termini operata dall’Amministrazione, in quanto posta in violazione del principio della par condicio dei candidati.

 


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